Accedere al credito bancario
COS’È | Il Fondo sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, rilasciando garanzie dirette (a banche e intermediari finanziari) e controgaranzie (a confidi e altri fondi di garanzia). |
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A CHI SI RIVOLGE | Piccole e medie imprese e professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica (con esclusione del settore finanziario e assicurativo e con alcune limitazioni per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura).Le imprese devono essere valutate come “economicamente e finanziariamente sane”.Sono ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le operazioni finanziarie riferite all’attività di impresa (finanziamento di investimenti, di capitale circolante, di liquidità, leasing, mini bond, ecc.). |
AGEVOLAZIONI | Garanzia. L’aiuto sotteso alla garanzia pubblica può essere concesso:ai sensi e nei limiti del regolamento generale de minimis (dunque, fino a 200.000 euro per “impresa unica”)ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 (intensità di aiuto fino al 20 % dei costi ammissibili, nel caso di piccole imprese, ovvero al 10 % nel caso di medie imprese). |
MODALITÀ DI ACCESSO | L’accesso è intermediato dalla banca finanziatrice o dal confidi richiedente. La richiesta di accesso al Fondo è, dunque, presentata alla banca e al confidi. Il Fondo è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di mandatario. |
Fonte normativa
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, co. 100, lett. a)
Legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 15)