SUPPORTO ALL’EXPORT – LEGGE 295/1973

Internazionalizzazione

COS’ÈIl credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento in tutti i paesi del mondo.
Il supporto finanziario si sostanzia in un contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere.
A CHI SI RIVOLGETutte le imprese esportatrici di beni di investimento verso tutti i paesi del mondo (ad eccezione di quelli per i quali il Consiglio dell’Unione Europea abbia adottato misure restrittive).
AGEVOLAZIONIStabilizzazione al tasso fisso CIRR e contributo in conto interessi su finanziamenti export concessi da banche italiane o straniere.
Lo strumento consente alle imprese esportatrici italiane di proporre agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a condizioni competitive in linea con gli accordi OCSE. La dilazione di pagamento deve essere pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito. La durata massima deve rispettare gli accordi internazionali in relazione alla categoria del Paese debitore ed alle tipologie di operazioni.
MODALITÀ DI ACCESSOLa richiesta è presentata dalla banca italiana o estera. Limitatamente alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso (sconto) sul mercato estero, la richiesta può essere presentata direttamente dall’esportatore.
La richiesta deve essere formulata sul modulo di domanda (o in conformità ad esso) e corredata della documentazione in esso elencata.

Gestore
SIMEST, SACE

Fonte normativa

Art. 3 della L. 295/73, D. Lgs 143/98