LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181

Aree svantaggiate

COS’ÈMisura di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi industriale complessa e non complessa.
A CHI SI RIVOLGESocietà di capitali, incluse società cooperative e consortili, i cui programmi d’investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti aree di crisi industriale complessa o non complessa.
AGEVOLAZIONIFinanziamenti agevolati
Contributi in c/impianti
Contributo diretto alla spesa

Il finanziamento agevolato è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti ed eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L’entità delle agevolazioni può variare nel caso di accordi di programma che prevedono il cofinanziamento regionale.

La concessione delle agevolazioni è basata sui seguenti criteri di valutazione:

a) credibilità del soggetto proponente
b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti
c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale
d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proposta e relative strategie di marketing
e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
MODALITÀ DI ACCESSOProcedura valutativa con procedimento a sportello.

Gestore
Ministero dello sviluppo economico, Invitalia

Fonte normativa

DM MISE 9 giugno 2015.