FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Accedere al credito bancario

COS’ÈIl Fondo sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, rilasciando garanzie dirette (a banche e intermediari finanziari) e controgaranzie (a confidi e altri fondi di garanzia).


A CHI SI RIVOLGEPiccole e medie imprese e professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica (con esclusione del settore finanziario e assicurativo e con alcune limitazioni per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura).Le imprese devono essere valutate come “economicamente e finanziariamente sane”.Sono ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le operazioni finanziarie riferite all’attività di impresa (finanziamento di investimenti, di capitale circolante, di liquidità, leasing, mini bond, ecc.).

AGEVOLAZIONIGaranzia. L’aiuto sotteso alla garanzia pubblica può essere concesso:ai sensi e nei limiti del regolamento generale de minimis (dunque, fino a 200.000 euro per “impresa unica”)ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 (intensità di aiuto fino al 20 % dei costi ammissibili, nel caso di piccole imprese, ovvero al 10 % nel caso di medie imprese).

MODALITÀ DI ACCESSOL’accesso è intermediato dalla banca finanziatrice o dal confidi richiedente. La richiesta di accesso al Fondo è, dunque, presentata alla banca e al confidi.

Il Fondo è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di mandatario.

Fonte normativa

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, co. 100, lett. a)

Legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 15)