Aree svantaggiate
COS’È | Misura di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi industriale complessa e non complessa. |
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A CHI SI RIVOLGE | Società di capitali, incluse società cooperative e consortili, i cui programmi d’investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti aree di crisi industriale complessa o non complessa. |
AGEVOLAZIONI | Finanziamenti agevolati Contributi in c/impianti Contributo diretto alla spesa Il finanziamento agevolato è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti ed eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L’entità delle agevolazioni può variare nel caso di accordi di programma che prevedono il cofinanziamento regionale. La concessione delle agevolazioni è basata sui seguenti criteri di valutazione: a) credibilità del soggetto proponente b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proposta e relative strategie di marketing e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. |
MODALITÀ DI ACCESSO | Procedura valutativa con procedimento a sportello. |
Gestore
Ministero dello sviluppo economico, Invitalia
Fonte normativa
DM MISE 9 giugno 2015.